I
La diversa qualificabilità di un’operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario, interposizione reale, contratto a favore di terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull’apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o relativo scopo) – che è quello della conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle difese da parte del soggetto destinatario della contestazione – se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 20 gennaio 2026 n. 1237
