La clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all’art. 485 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all’art. 1372 c.c. , di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolar degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.
Cassazione Civile, Sezione 3, sentenza 06 gennaio 2026 n. 292
