In tema del diritto del mediatore alla provvigione, l’ignoranza della conclusione dell’affare prevista come causa di sospensione della prescrizione dall’art. 2941, n. 8, c.c., opera soltanto quando sia l’effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto ad occultare la realizzazione della situazione di fatto cui è collegato il diritto alla provvigione, non potendo consistere invece in una semplice omissione, tranne che in caso di atti dovuti, e può riguardare soltanto alcune delle parti intermediate.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 23 gennaio 2026 n. 1553
