In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, ai sensi dell’art. 1304 c.c., deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l’interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all’intenzione di transigere.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 03 gennaio 2026 n. 193
