In tema di simulazione dell’atto di alienazione posta in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostruzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quod probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1467 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell’art. 2722 c.c. non assumendo la qualità di terzo.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 01 ottobre 2025 n. 26528
