La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilevo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all’adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all’esecuzione della prestazione, ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei criteri di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso – sia pure solo potenziale – sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l’aspettativa di un futuro puntuale dell’obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana Pesistica , attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Cassazione Civile, Sezione L, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28367
