In tema di appalto, la clausola che pone a esclusivo carico dell’appaltatore i danni subiti da terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest’ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, perché opera soltanto inter partes ai sensi dell’art. 1372 c.c., sicché verso i terzi opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di committente- progettista, direttore dei lavori e appaltatore, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l’assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell’art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.
Cassazione Civile, Sezione 2, sentenza 01 ottobre 2025 n. 26529
