In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell’amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un’accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata da un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 13 ottobre 2025 n. 27343
