In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente – in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l’art. 9 della legge n. 24/2017 – l’azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza, deve essere qualificata come azione di regresso e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 14 ottobre 2025 n. 27404
