In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall’uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale in essere presso la cedente, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un’autonoma contrattazione di pari livello, la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi ai sensi dell’art. 2112, comma 4, c.c.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 06 settembre 2025 n. 24675
