27.03.2026
Contratto – Annullabilità – Requisiti: essenzialità e riconoscibilità – Scusabilità: irrilevanza

 

L’errore, quale causa di annullamento del contratto, deve possedere unicamente i requisiti dell’essenzialità e riconoscibilità da parte dell’altro contraente e non anche quello della scusabilità, sicché l’eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilevo ai fini dell’integrazione del vizio negoziale, attesa la logica di equo contemperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsione normativa.

Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25494