In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, anche per le persone giuridiche , inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea del diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri.
Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza 02 settembre 2025 n.24404
