Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione – indicato dal locatore come ad uso abitativo – per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all’accertamento dell’uso non abitativo, l’accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la misuspetizione , è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gi ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 07 luglio 2025 n. 18538
