13.03.2026
Tariffe professionali – Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate – Liquidazione equitativa – Configurabilità

All’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma di fatto sostenute  dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gi esborsi necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all’art 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l’invio di email o  per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico  e sostenuti fuori dello studio); tali spese  sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit.

Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 16 luglio 2025 n. 19718