13.03.2026
Danno alla reputazione – Divulgazione delle immagini – Danno non patrimoniale – Risarcibilità del danno: condizioni

Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l’esistenza di conseguenze dannose, quale il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest’ultima la condotta lesiva  e non  già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all’immagine che dalla divulgazione sia derivato (violenti senza scontri tra tifosi di una squadra di calcio e forze dell’ordine, senza spiegare come quegli episodi avessero in concreto leso l’immagine dello Stato italiano).

Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 02 luglio 2025 n. 17913