In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata nelle fasi di merito la partecipazione di quest’ultimo al giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, in relazione ad una azione ab origine improponibile (nella specie, un’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un’ordinanza di assegnazione del credito) deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell’azione cui pure non ha partecipato.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 28 agosto 2025 n. 23764
