In tema di rappresentanza processuale, il principio secondo il quale spetta a colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica e ne abbia nominato il procuratore ad litem, l’onere di fornire la dimostrazione della fonte di detti poteri rappresentativi solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte e sempre che la fonte di detti poteri non derivi da atto soggetto a pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., di rilevare il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 07 agosto 2025 n. 22779
