E’ valido l’accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento, il del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell’accordo.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 21 luglio 2025 n. 20415
