In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini del parziale recupero del credito privilegiato nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall’art. 7, comma 1, della predetta legge), il creditore non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 11 aprile 2025 n. 9549
