25.04.2025
Giudice di pace – Sentenza – Limiti equità – Appellabilità

Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunziata secondo equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. occorre aver riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.
Ove l’attore abbia formulata una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore, attualmente, a euro 2.500, accompagnandola però alla richiesta della eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi di valore indeterminata e la sentenza sarà appellabile senza i limiti di cui al citato art. 339 c.p.c.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 04 aprile 2025 n. 8972