12.11.2024
Arbitrato qualificato irrituale, ma svolto nelle forme di quello rituale – Impugnazione del lodo – Regime

Ove gli arbitri avviano ritenuto, anche implicitamente, trattarsi di arbitrato rituale, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e segg. c.p.c., l’impugnazione del lodo, anche se diretta far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta avanti la corte d’appello, ai sensi dell’art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell’impugnazione dell’arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 05 agosto 2024 n. 20005