Nel leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere dal fornitore la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, utilizzatore e concedente hanno un interesse comune nei confronti del fornitore, sicché grava su entrambi un obbligo di collaborazione per cui il concedente deve fare in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, mentre questi, dal canto suo, è gravato nei confronti del concedente a comportarsi in modo diligente rispetto al momento della consegna, con la conseguenza che il rischio del modo con cui la consegna è compiuto dal fornitore al cliente può essere ripartito fra concedente e utilizzatore se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato in applicazione della regola di cui all’art. 1227 cod. civ.
Nella specie la Cassazione ha cassato la sentenza che aveva imputato la responsabilità esclusiva all’utilizzatore che aveva ricevuto senza riserve la consegna d un’auto di provenienza estera priva dei documenti necessari per l’immatricolazione definitiva, senza considerare che il concedente si era impegnato ad effettuare le operazioni di immatricolazione e trascrizione e consegna al concedente dei documenti attestanti la proprietà.
Cassazione Civile. Sezione III, ordinanza 09 aprile 2024 n. 9577
