In tema di interessi da ritardato pagamento, nella nozione di transazione commerciale – rilevante ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002- intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o la circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo – vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale, ma solo riassunto il “genus” dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d’opera professionale.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 19 gennaio 2025 n. 1265