Al pari del condominio negli edifici regolato dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio viene in essere ipso jure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomìni, abbiano in comune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 03 luglio 2024 n. 18238