In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista da D.L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020, il l livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraversi la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 12 novembre 2024 n. 29159