08.05.2018
Statuto del Lavoratori – Art. 18, IV comma S.L., come novellato dalla legge n. 92/2012 – Mancata reintegrazione – Indennità risarcitoria e non retributiva – Legittimità

Ove il datore di lavoro non ottemperi all’ordine di reintegrazione ex art. 18, IV comma, legge 300/70, come novellato dalla Legge Fornero, tale suo comportamento, riconducibile ad una fattispecie di illecito istantaneo ad effetti permanenti, perpetuerebbe le conseguenze dannose del licenziamento illegittimo, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria.

La norma citata, con il prevedere che il datore di lavoro, in caso di inottemperanza dell’ordine immediatamente esecutivo del giudice che lo condanni a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, sia tenuto a corrispondergli, in via sostitutiva , una “indennità risarcitoria”, non è irragionevole , bensì coerente al contesto della fattispecie, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente.

Non vi è neppure violazione dell’art. 3 Cost. tra il datore di lavoro che adempia all’ordine di reintegrazione e il datore di lavoro, che scommettendo sulla riforma di quell’ordine, non vi ottemperi, perché il primo ottiene quale corrispettivo dell’esborso retributivo una controprestazione lavorativa, che manca invece al datore di lavoro inadempiente.

Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, IV comma, legge 300/70.

Corte Costituzionale, sentenza 21 marzo 2018 n. 86

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