13.10.2017
Separazione personale – Pronuncia parziale sullo status – Obbligo del giudice di provvedere

L’art. 709-bis cod. proc. civ.- così come modificato dall’art. 1, comma 4 L. n. 263/2005 – impone anche al giudice della separazione di pronunciarsi immediatamente sullo “status”, volendo evitare condotte dilatorie tali da incidere negativamente  sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita sul proprio “status”.

L’appello, con il quale si contesti il potere/dovere del giudice a pronunziare la suddetta sentenza parziale, è temerario.

Cassazione Civile, Sezione I , ordinanza 31 agosto 2017 n. 20666