In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l’inadempimento del termine originario del pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all’art. 67, comma 1 n. 4 legge fall., a nulla rilevando che fra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o, una dilazione di pagamento), allorché risulti che il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e che tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario (principio di diritto).
L’esistenza di una pluralità di debiti aventi natura diversa – taluni scaduti, altri non scaduti, altri ancora contestuali – garantiti dalla medesima garanzia, non è di ostacolo alla revocabilità ai sensi del comma 1, n. 3 dell’art. 67 legge fall., ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, per il solo rilievo che la garanzia opera per intero con riguardo a ciascuno dei debiti per cui è costituita.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 11 febbraio 2020 n. 3450
