In tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito correttamente senza arrecare peggioramento della patologia, risulti del tutto inutile a causa della omissione di trattamenti preparatori o successivi all’intervento, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione.
Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato come una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno-evento cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile, sia nella limitazione e nella sofferenza per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.
Cassazione Civile, III Sezione, sentenza 19 maggio 2017 n. 12597