18.06.2020
Responsabilità civile – Rovina di edificio – Responsabilità oggettiva

L’art. 2053 cod. civ. rappresenta un’ipotesi di responsabilità oggettiva (il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all’art. 2051 cod. civ. deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento) la quale può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell’edificio non devono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 26 maggio 2020 n. 9694