In tema di protezione internazionale, l’inserimento di un Paese nella lista di quelli sicuri non è un atto politico fuori del diritto e della giurisdizione, perché deriva dalla applicazione dei criteri individuati dagli artt. 36 e 37 e dall’allegato 1 della direttiva 2023/32/UE e dall’art. 2-bis del D. Lgs. n. 25/2008; pertanto, l’esistenza di una dettagliata disciplina procedurale e sostanziale applicabile al relativo potere amministrativo implica che il rispetto di tali requisiti e criteri è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 19 dicembre 2024 n. 33398
