Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p. assiste i crediti da reato della parte civile, si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 cod. c, il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva.
Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2 c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro. (principio di diritto)
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29 dicembre 2025 n. 34137
