19.01.2021
Perdita di chance – Requisiti – Prova

La perdita di una chance configura un danno attuale e risarcibile, sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni.

Alla mancanza di un tale prova non è possibile sopperire con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., atteso che l’applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile di cui è impossibile provare l’ammontare preciso.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 17 dicembre 2020 n. 29012