L’ammissibilità, nel patto di non concorrenza, di un “qualsiasi” corrispettivo non sarebbe coerente con la previsione della nullità, la quale rappresenta una sanzione estrema, difficilmente conciliabile con la legittimità di un “qualunque” compenso.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, l’equilibrio economico delle prestazioni consente di indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se la causa in concreto presenti un arbitrario squilibrio “tra rischio assicurato e premio”.
Ciò porta a ritenere che il requisito dell’adeguatezza del corrispettivo sia implicito nella formulazione dell’art. 2125 cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 01 marzo 2021 n. 5540