20.12.2023
Occupazione illegittima di immobile – Risarcimento – Ordinaria responsabilità del creditore: limiti

In ordine alla responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 cod. civ., l’ordinaria diligenza richiesta al creditore dell’articolo 1227, comma 2, cod. civ. per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l’obbligo di compiere attività ulteriori come la proposizione di un’azione – né di cognizione né esecutiva – per ottenere il rilascio della cosa locata e tanto meno comprende l’obbligo di richiedere ciò che gli spetta in base a un titolo già formato.

Né si può parlare di abuso del diritto da parte del creditore che deve semplicemente ottenere ciò che la legge stabilisce a ristoro del pregiudizio derivato dall’avversa condizione (illegittima) di occupazione senza titolo.

La eventuale pattuizione di una clausola penale esclude l’operatività della disciplina relativa alla evitabilità del danno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ. per l’ovvia ragione che la pattuizione della penale prescinde dal danno e dalla sua prova. Tala clausola possiede una funzione eminentemente risarcitoria e la sua operatività non è vincolata alla effettiva esistenza e alla prova di un danno, ma è condizionata solo all’osservanza dell’obbligo di comportamento del debitore.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 novembre 2023 n. 31767