In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dell’intermediario, può far luogo:
- a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del c.d. contratto quadro;
- a responsabilità contrattuale, con possibile risoluzione del c.d. contratto quadro, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del cd. contratto quadro.
In difetto di esplicita previsione normativa, è escluso che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, 1° comma, cod. civ., la nullità del cd. contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in base ad esso.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 novembre 2018 n. 29736