17.10.2024
Mutuo di scopo – Interesse del mutuante – Necessità

Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell’art. 1813 cod. civ. può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rilevandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento è erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dar luogo a nullità nrgoziale.

Cassazione Civile, Sezione