La domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione cui si riferisce l’art. 2042 cod. civ. – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su una clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo perché preclusa per prescrizione o per decadenza del diritto anche per il pagamento delle sanzioni o per carenza del pregiudizio subìto o per nullità derivante da illiceità del titolo contrattuale o per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (SS. UU. 05/12/2023 n. 33954).
Nella specie, il pagamento del mutuo contratto dalla moglie e in parte effettuato dal marito era comunque dovuto alla banca mutuante per cui ricorreva un’ipotesi originaria di esclusione dell’esperibilità di un’azione tipica, l’unica che il marito avrebbe potuto esperire ex 2041 cod. civ. per recuperare in parte quanto sborsato mediante il pagamento di dette rare.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 18 ottobre 2024 n. 27008