08.02.2025
Mediazione obbligatoria – “Contratti assicurativi, bancari e finanziari” – Interpretazione rigorosa e non estensiva

L’interpretazione rigorosa e non estensiva dell’espressione “contratti assicurativi, bancari e finanziari” contenuta nell’art. 5, comma 1-bis del D. Lgs n 28/2018 che indica i casi di mediazione obbligatoria, non può riguardare, fra l’altro, la fideiussione, la polizza fideiussoria, il contatto di leasing immobiliare, il caso del pagamento di assegno bancario a persona diversa dell’effettivo beneficiario.
Non vertendosi in ipotesi di giudizio per il quale ricorre l’obbligatorietà della mediazione, a nulla rileva che il comma 4 del citato art. 5 consenta l’eccezione di improcedibilità soltanto sino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione né, tanto meno, sul fatto che, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sulla parte opposta l’onere di introdurre la procedura di mediazione.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 24 gennaio 2025 n. 1791