Costituisce grave motivo di recesso ex art. 27, u.c., legge 392/1978 la crisi economica determinatasi in relazione alla collocazione geografica dell’attività commerciale svolta all’interno dell’immobile locato.
Ove il conduttore eserciti la propria attività in diversi rami d’azienda per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi devono essere accertati in relazione all’attività svola nei locali per i quali viene esercitato il recesso, senza possibilità per il locatore di far valere i risultati positivi registrati in altri rami aziendali.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 24 settembre 2019 n. 23639