31.05.2022
Licenziamento – Sanzioni previste del contratto collettivo – Interpretazione

Condotte che pur astrattamente ed eventualmente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso, non possono rientrare nel novero relativo, se l’autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.
La tutela reintegratoria presuppone l’abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva da parte del datore di lavoro della illegittimità del provvedimento espulsivo, esclusa l’apertura all’analogia o a una interpretazione estensiva.
Al fine di selezionare la tutela applicabile fra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5 dello Statuto dei Lavoratori, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore, e giudizialmente accertata, nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa, anche laddove tale previsione sia espressa con clausole generali o elastiche.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 30 marzo 2022 n. 11655