08.05.2025
Lavoro subordinato – Sospensione cautelare – Successivo licenziamento – Obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite: insussistenza

In caso di sospensione cautelare dal servizio per pendenza di un procedimento penale, l’art. 37 c.c.n.l. settore credito del 2007 garantisce la retribuzione al lavoratore allontanato dal servizio, senza che, in caso di successivo licenziamento, sul prestatore gravi alcun obbligo restitutorio delle retribuzioni medio tempore percepite, poiché tale allontanamento è l’effetto di una scelta di mera opportunità che non intacca il sinallagma funzionale e poiché il citato art. 37 definisce quale “servizio attivo” il periodo di sospensione.
Cassazione Civile, Sezione L, sentenza 21 febbraio 2025 n. 4655