06.05.2026
Intermediazione finanziaria – Risoluzione del contratto – Inadempimento della banca – Mala fede

In tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata  pronunziata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest’ultima non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai princìpi in tema di ripetizione dell’indebito, solo a seguito della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l’onere che la banca era in mala fede.

Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 21 ottobre 2025 n. 27965