05.03.2019
Giurisdizione – Convenzione di Lugano 2007 – Contratti conclusi da consumatori – Giurisdizione italiana

Le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione anche secondo le disposizioni della Convenzione di Lugano 30 ottobre 2007, entrata in vigore per la Svizzera il 01 gennaio 2011, sono quelle al momento della instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto per cui è causa.

In ogni caso, ai sensi del primo paragrafo dell’art. 15 e del primo paragrafo dell’art. 16 di detta Convenzione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l’attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconducano i contratti per cui è causa.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 04 marzo 2019 n. 6280

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