19.04.2024
Fondo patrimoniale – Debiti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Secondo la giurisprudenza della Cassazione:

  • il criterio identificativo dei debiti per i quali può aver luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato, non già sulla natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia;
  • nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi e vanno escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi;
  • spetta al debitore dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Nella fattispecie, è stata esclusa l’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale perché la fideiussione era stata prestata nell’esercizio di attività che il debitore svolgeva nell’ambito della società di famiglia e non era finalizzata a conseguire intenti voluttuari o speculativi.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9789