In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ. per l’ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione la propria pretesa nei confronti debitore, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, senza intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 13 gennaio 2025 n. 835