In materia di garanzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola “ a prima richiesta” non è decisiva al fine di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di un’indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione.
La qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia” o come “fideiussione” non è sufficiente a determinare a quale forma di garanzia le parti abbiano voluto riferirsi, specie se alla clausola contrattuale “a prima richiesta”, non si accompagna anche l’espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 04 dicembre 2024 n. 31105