Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del deposito locativo e del rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione nello stato passivo fallimentare, deve essere ammesso come credito prededucibile, nascendo da una obbligazione sorta successivamente alla dichiarazione di fallimento a carico della massa ed in capo all’organo gestorio della procedura, trattandosi di obbligazione cui quest’ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione ex art. 80 legge fallimentare.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 febbraio 2025 n. 4635