21.12.2020
Fallimento – Giudicato endofallimentare – Leasing

Alla luce dell’art. 96, comma 6, legge fall. il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso e non fanno stato fra le parti fuori dal fallimento.

In caso di risoluzione ante fallimento di un contratto di leasing, l’esito della questione sulla ammissione al passivo del credito della concedente non preclude, in sede di cognizione, di valutare ex novo se la clausola derogatoria dell’art. 1526 cod. civ. sia valida, oppur no, e di conseguenza gli effetti della risoluzione con esclusivo riguardo al diritto del fallimento di ottenere, oppur no, la restituzione del canoni versati prima dell’inadempimento (si veda anche l’art. 120, comma 4, legge fall.).

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 03 dicembre 2029 n. 27709