15.12.2022
Fallimento – Facoltà del curatore di sollevare eccezione di prescrizione presuntiva – Deferibilità al curatore del giuramento

La Sezione chiede al Primo Presidente di assegnare alle Sezioni Unite alcune questioni della massima importanza concernenti in particolare:
– se, nell’ambito del giudizio di accertamento dello stato passivo, il curatore sia legittimato a opporre la prescrizione presuntiva, in quanto parte processuale o comunque terzo interessato;
– se gli artt. 2737 e 2739 ostano alla prestazione del giuramento decisorio da parte del curatore in quanto terzo privo della capacità di disporre del diritto oppure ostino solo al suo potere di deferire o riferire il giuramento, ma non di prestarlo;
– se al curatore possa comunque essere deferito il giuramento o de scientia ex art. 2739, comma 2, cod. civ. o, in via analogica, ex art. 2960, comma 2, cod., civ.;
– se, una volta ammesso il giuramento de scientia o de notitia, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza dell’avvenuta estinzione del debito, equivalga a prestazione favorevole al giurante, lasciando in vita la presunzione di pagamento o assuma gli effetti del rifiuto del giuramento favorevole al creditore come avviene nel giuramento de veritate o se tale conclusione valga per tutti i soggetti che prestino giuramento de scientia o de notitia ovvero solo per il curatore.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022 n. 33400